Cass. civ. n. 11224 del 29 aprile 2025

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE


Termine triennale previsto dall'art. 69-bis l.fall. - Decorrenza – Individuazione nella dichiarazione di fallimento - Precedente domanda di concordato preventivo - Irrilevanza.


La decorrenza del termine triennale ex art. 69-bis, comma 1, l.fall., previsto per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari, deve individuarsi nella dichiarazione di fallimento, posto che prima di tale momento, che coincide con la nomina del curatore fallimentare, l'azione non sarebbe in concreto esercitabile, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c.; tale regola non trova eccezione neppure nel caso in cui la pronuncia di fallimento si collochi in consecuzione rispetto ad una domanda di concordato preventivo.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 69 bis com. 1

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Precedenti: Cass. civ. n. 4482/2021

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