Cass. civ. n. 15148 del 23 novembre 2000

Testo massima n. 1


Gli artt. 2712 e 2719 c.c., relativi rispettivamente alle «riproduzioni meccaniche» e alle «copie fotografiche di scritture» sono applicabili anche nei confronti della parte ritualmente citata ma non costituita ed ai fini della prova di eventi processuali, quali la costituzione in giudizio di una parte. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto conforme all'originale la copia di una comparsa di costituzione, per effetto del mancato disconoscimento della parte intimata).

Testo massima n. 2


Il divieto di cui all'art. 372 c.p.c. di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione — fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso — non riguarda gli atti e i documenti già facenti parte del fascicolo d'ufficio o di parte di un precedente grado del processo. Consegue che se una parte deposita in cassazione copia di un atto o documento, assumendo che ha fatto parte del fascicolo d'ufficio o del fascicolo di parte, la produzione non può essere considerata senz'altro inammissibile, ma va invece presa in esame, restando impregiudicata la questione della corrispondenza della copia all'originale e dell'effettiva appartenenza ad uno dei predetti fascicoli. (Nel caso di specie è stata ritenuta ammissibile la produzione della copia della comparsa di risposta volta a provare la costituzione di una parte nel giudizio di merito).

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