Cass. civ. n. 1123 del 16 gennaio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Preliminare di compravendita immobiliare - Terzo nominato in sede di stipula del contratto definitivo - Diritto alla detrazione - Condizioni - Fondamento.


In tema di IVA relativa ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, il terzo nominato in sede di stipula del definitivo ex art. 1402 c.c. non può detrarre l'imposta assolta a monte dal promissario acquirente che non sia soggetto passivo IVA, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché, in ragione del successivo art. 19, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile ed il versamento del prezzo, o di una sua parte, in adempimento del preliminare costituisce operazione imponibile ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente obbligo del promittente venditore di emettere la relativa fattura con esposizione dell'imposta dovuta nei confronti del soggetto promittente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1609 del 2023

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 4 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3 lett. A
Cod. Civ. art. 1351

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE