Cass. civ. n. 1607 del 24 aprile 1975

Testo massima n. 1


Sebbene — ai sensi degli artt. 2714 e 2715 c.c. — facciano piena prova in giudizio soltanto le copie degli atti pubblici e delle scritture private spedite nelle forme di legge, il giudice può attribuire rilevanza probatoria alle copie informi, esibite dalle parti, quando riconosca che esse corrispondono all'origine. Tale valutazione è riservata al giudice del merito.

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