Cass. civ. n. 11237 del 29 aprile 2025

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE Obbligo di indennizzo dell'assicurato da parte dell'assicuratore - Natura - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.


In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore ha natura di debito di valuta sia quando il danno causato dall'assicurato al terzo superi il massimale, sia in caso di danno inferiore al massimale, ma in quest'ultimo caso essa "si comporta" come una obbligazione di valore, sicché l'assicurato va tenuto indenne di tutti i danni causati al terzo e, quindi, non solo del risarcimento in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora dovuti dal giorno del fatto ai sensi dell'art. 1219 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la corte d'appello, nell'accogliere una domanda risarcitoria nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, aveva affermato che il tempo trascorso per la condotta inerte imputabile al Fondo aveva reso incapiente il massimale, senza però considerare che, essendo il massimale incapiente all'epoca del fatto, il capitale non poteva essere rivalutato).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 28811 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1219

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