Cass. civ. n. 11240 del 29 aprile 2025

Testo massima n. 1


CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Responsabilità dell'intermediario finanziario - Condotte agevolatrici del danneggiato caratterizzate da anomalia - Valutazione del giudice - Conseguenze - Fattispecie.


In tema di responsabilità dell'intermediario, una volta che sia ravvisato il compimento, da parte del danneggiato, di condotte agevolatrici dell'illecito dell'intermediario, caratterizzate da profili di anomalia, deve ritenersi che al giudice del merito sia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di un contributo causale del danneggiato medesimo, potendo tale contributo essere escluso solo quando tali condotte non siano direttamente riconducibili al danneggiato stesso, ma derivino da caso fortuito o forza maggiore, oppure da condotte fraudolente dello stesso intermediario aventi caratteri tali da non potere essere percepite, previste e prevenute con l'ordinaria diligenza. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di appello che aveva escluso la rilevanza causale della condotta incauta dell'investitore, il quale aveva affidato all'intermediario le credenziali per operare sul proprio conto corrente, non assumendo rilievo contrario la scarsa cultura informatica del medesimo).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11698 del 2014

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2049
Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31

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