Cass. civ. n. 11249 del 29 aprile 2025

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Assicuratore sociale - Surroga - Successione a titolo particolare - Momento in cui si realizza - Necessità della manifestazione di volontà del danneggiato o dell’assicuratore - Irrilevanza - Fondamento.


La surrogazione dell'assicuratore sociale configura una successione a titolo particolare del solvens nel diritto di credito vantato dall'accipiens nei confronti di un terzo, che si realizza ipso facto al momento del pagamento effettuato dal surrogante nelle mani del creditore originario (il danneggiato) a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà del danneggiato o dell'assicuratore, poiché la perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6007 del 2025

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1203

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