Cass. civ. n. 2590 del 2 febbraio 2009

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., il disconoscimento della conformità all'originale non esclude il valore della fotocopia, ma determina l'onere per chi l'ha prodotta di dimostrarne la conformità all'originale. Ne consegue che, anche nel rito del lavoro, l'eventuale produzione in giudizio di copia fotostatica non autenticata della procura - generale o speciale, conferita per atto pubblico o scrittura privata - non determina automaticamente la nullità o l'inesistenza dell'atto introduttivo per difetto di "jus postulandi", ancorché sia stata disconosciuta dall'altra parte la conformità della copia all'originale, ma impone al giudice di accertare tale conformità attraverso la produzione dell'originale.

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