Cass. civ. n. 3503 del 23 aprile 1997
Testo massima n. 1
Il divieto stabilito dall'art. 2722 c.c. di provare per testi circostanze contrarie al contenuto di un patto scritto riguarda le prove dirette a dimostrare per un rapporto convenzionale una disciplina pattizia diversa da quella risultante dalla scrittura che la documenta, in dipendenza dall'allegata stipulazione verbale di accordi integrativi o contrari, in un momento anteriore o contemporaneo a quello di formazione della scrittura, mentre a tale divieto è estranea l'ipotesi in cui si vogliano provare fatti storici che non alterino la veridicità della prova documentale. Ne consegue l'ammissibilità di una prova per testi diretta a dimostrare che la consegna all'acquirente dell'immobile venduto è avvenuta in data diversa da quella prevista nel rogito notarile.