Cass. civ. n. 1183 del 9 marzo 1978
Testo massima n. 1
Mentre la mancata ammissione della prova testimoniale, oltre i limiti di valore di cui all'art. 2721 primo comma cod. civ non abbisogna di essere giustificata con apposita motivazione, in quanto si ricollega a facoltà discrezionale del giudice del merito, detto obbligo di motivazione sussiste con riguardo all'esclusione di una ipotesi di eccezione al divieto della prova testimoniale, ai sensi dell'art. 2724 cod. civ., ove la parte istante abbia dedotto fatti riconducibili nell'ambito della previsione di tale norma.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi