Cass. civ. n. 720 del 26 gennaio 1987
Testo massima n. 1
L'art. 2724, n. 1, c.c., il quale introduce un'eccezione al divieto della prova testimoniale, quando vi sia un «qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato», si riferisce a documenti che siano inidonei, per il loro oggetto e contenuto, a dimostrare direttamente quel fatto, ma che siano muniti della sottoscrizione del soggetto da cui provengono, integrando questa il requisito indispensabile dello «scritto», cioè della scrittura privata. Al fine dell'applicazione della citata norma, pertanto, non pilò essere invocata una bozza contrattuale priva delle sottoscrizioni delle parti, indipendentemente dalla circostanza che tale bozza sia compilata a mano da una delle parti medesime.
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