Cass. civ. n. 11287 del 29 aprile 2025

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Principio di integralità del risarcimento del danno non patrimoniale - Contenuto - Fattispecie.


Il principio della integralità del risarcimento del danno non patrimoniale deve essere inteso, nei rapporti tra danneggiante e danneggiato, e nella relativa, reciproca dimensione speculare, oltre che nel senso che al danneggiato va riconosciuto tutto quanto è sua diritto conseguire, anche in quello della illegittimità di un ingiustificato arricchimento conseguente ad una pronuncia giurisdizionale che gli riconosca una somma maggiore di quella a lui dovuta. (Fattispecie in tema di transazione non contestata nell'an dal danneggiato e da questi stipulata con altro coobbligato solidale del danneggiante, illegittimamente condannato a risarcire l'intera somma riconosciuta al soggetto leso, senza che il giudice di merito abbia operato la pur dovuta detrazione di quanto già riscosso da quest'ultimo per effetto della convenzione transattiva, a prescindere da un eccepito effetto espansivo della transazione medesima da parte del coobbligato).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8532 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1223

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