Cass. civ. n. 19088 del 11 settembre 2007
Testo massima n. 1
In tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purché grave e preciso, dovendosi il requisito della «concordanza» ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha desunto la conoscenza dello stato d'insolvenza di un imprenditore, successivamente dichiarato fallito, in capo alla banca, da un unico fatto costituito dall'improvvisa revoca di tutte le linee di credito e richiesta d'immediato soddisfacimento di tutti i suoi crediti).
Testo massima n. 2
La rimessa effettuata da un terzo sul conto corrente del debitore, poi fallito, è, ai fini della revocatoria fallimentare, un atto neutro, poichè può trovare giustificazione tanto nell'adempimento di una propria obbligazione, se chi effettua la rimessa ha garantito l'esposizione del correntista, quanto ancora nell'adempimento di terzo dell'obbligazione del correntista; pertanto, la predetta rimessa non può essere valutata prescindendo dalle ragioni che hanno determinato il terzo ad effettuarla.
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