Cass. civ. n. 11321 del 02 maggio 2023
Testo massima n. 1
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE Crisi bancarie - Obbligazionista subordinato – Rimborso a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositi – Precedente istanza di rimborso diretto – Improponibilità dell’arbitrato – Limiti.
In tema di crisi bancarie, dal momento che la disciplina delineata per la gestione della crisi delle c.d. quattro banche (l. n. 208 del 2015, d.l. n. 59 del 2016, d.p.c.m. n. 82 del 2017, d.m. n. 83 del 2017) permette ai soli obbligazionisti subordinati - aventi speciali requisiti di patrimonio e di reddito - di ricorrere alla procedura diretta forfettaria al fine di ottenere l'indennizzo da parte del fondo di solidarietà, l'"alternatività" della tutela diretta rispetto a quella arbitrale non è configurabile quando l'investitore non abbia i requisiti previsti, risultando in tal caso carente della legittimazione ad esperire il rimedio del ristoro automatico asseritamente "alternativo".
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Decreto Legge 03/05/2016 num. 59 art. 9
Legge 30/06/2016 num. 19
DPCM 28/04/2017
Decr. Minist. min. EFI 09/05/2017 num. 83
Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/1983 num. 385 art. 96