Cass. civ. n. 11325 del 02 maggio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Censura di mancata pronuncia su motivi d'appello - Interpretazione elastica del principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Trascrizione dei motivi d'appello - Necessità - Esclusione - Individuabilità dei motivi nell'atto di appello - Sufficienza.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo il quale, ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d'appello, è necessario che questi ultimi siano riportati nell'atto d'impugnazione, deve essere interpretato in maniera elastica, in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - dovendosi perciò ritenere che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambito dell'atto di appello.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4)
Cod. Proc. Civ. art. 112
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149