Cass. civ. n. 11328 del 30 aprile 2025

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI Udienza indicata nell'atto di pignoramento ricadente nel periodo di sospensione delle attività giudiziarie ex d.l. n. 18 del 2020 - Anticipazione dell'udienza - Mancata comunicazione - Ordinanza di assegnazione del credito resa in udienza - Opposizione ex art. 617 c.p.c. del debitore - Termine - Decorrenza - Riferimento alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento - Esclusione - Conoscenza del provvedimento.


In tema di espropriazione presso terzi, qualora l'udienza ex art. 548 c.p.c. indicata nell'atto di pignoramento ricada nel periodo di sospensione delle attività giudiziarie ai sensi del d.l. n. 18 del 2020, il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione da parte del debitore avverso l'ordinanza di assegnazione del credito, resa durante un'udienza anticipata senza preventiva comunicazione all'esecutato, non decorre dalla data dell'udienza individuata nell'atto, bensì dalla conoscenza dell'emissione del provvedimento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15193 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 547
Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST.
Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST.

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