Cass. civ. n. 11342 del 29 aprile 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - FALLIMENTO DELLA SOCIETA' E DEI SOCI Socio apparente - Dichiarazione di fallimento - Condizioni - Prova del rapporto sociale - Contenuto.


Ai fini della assoggettabilità al fallimento del socio apparente di una società di persone, in conseguenza del fallimento della società, non occorre la dimostrazione della stipulazione e dell'operatività di un patto sociale, ma basta la prova di un comportamento del socio tale da integrare la esteriorizzazione del rapporto, ancorché inesistente nei rapporti interni, a tutela dei terzi che su quella apparenza abbiano fatto affidamento.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 8168 del 1996

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2247
Cod. Civ. art. 2297
Legge Falliment. art. 1 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 149

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