Cass. civ. n. 18655 del 5 dicembre 2003
Testo massima n. 1
La confessione giudiziale costituisce una dichiarazione di scienza, il cui elemento essenziale è una affermazione inequivoca in ordine ad un fatto storico dubbio, resa la quale gli effetti che ne derivano sono stabiliti dalla legge; ne consegue che è irrilevante l'indagine sull'intento perseguito dall'autore di essa nel renderla, in quanto non spiega alcuna rilevanza né che l'autore della confessione abbia voluto scientemente costituire una prova, né il fine per il quale ha pronunciato la dichiarazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la dichiarazione resa da una parte in ordine al fatto che sul fondo oggetto della controversia i componenti di un nucleo familiare svolgessero attività continuativa e coordinata, volta alla normale conduzione del fondo).
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