Cass. civ. n. 2574 del 17 marzo 1994

Testo massima n. 1


La confessione giudiziale ha piena efficacia di prova legale solo quando, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità e di incontrovertibilità, vincolante per il giudice. Quando, invece, vengono dichiarati altri fatti e circostanze idonei ad infirmare, modificare od estinguere l'efficacia dell'evento confessato, la confessione resa in giudizio è apprezzata liberamente dal giudice.

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