Cass. civ. n. 2339 del 10 marzo 1994
Testo massima n. 1
Gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se — e nei limiti in cui — essa sia fatta valere nella controversia in cui sono parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione. Pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, la quietanza, che il debitore assuma essergli stata rilasciala all'atto del pagamento dal creditore (successivamente fallito), non può produrre, nei confronti del curatore, gli effetti di confessione stragiudiziale, perché il curatore, pur trovandosi — rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio — nella stessa posizione assunta dal fallito, è una parte processuale diversa da questi. con la conseguenza che l'indicata quietanza è priva di effetti vincolanti e rappresenta solo un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del merito, al pari di ogni altra prova acquisita al processo.
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