Cass. civ. n. 11375 del 30 aprile 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. nella l. n. 27 del 2020 - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 - Termini delle opposizioni esecutive - Applicabilità - Ragioni.


La sospensione straordinaria emergenziale dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. nella l. n. 27 del 2020, si applica anche alle opposizioni esecutive, in ragione, oltre che dell'inequivoco tenore letterale della disposizione (che prevede la sospensione del decorso dei termini per "il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili"), della ratio legis, ad essa sottesa, di evitare il maturarsi di decadenze processuali in un periodo di tempo in cui il compimento delle attività era materialmente inibito per l'eccezionale vicenda pandemica da Covid-19.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 32015 del 2024

Normativa correlata

Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST.
Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST.
Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST.
Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

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