Cass. civ. n. 1111 del 10 febbraio 1999

Testo massima n. 1


Una volta che il giuramento decisorio sia stato ammesso, pur rimanendo salvo il potere del giudice di revocarlo successivamente, al giurante non restano altre facoltà che quella di prestare il giuramento medesimo eventualmente apportando le variazioni consentite, o di riferirlo alla controparte.

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