Cass. civ. n. 1141 del 16 gennaio 2023
Testo massima n. 1
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE Supercondominio - Ripartizione delle spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni - Riscossione ex art. 63 disp. att. c.c. - Azione nei confronti del singolo condomino - Sussistenza - Azione diretta verso l’amministratore del singolo condominio - Esclusione.
In presenza di un "supercondominio", ciascun condomino è obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condominii di unità immobiliari o di edifici in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà del singolo partecipante, sicché l'amministratore del supercondominio può ottenere un decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre è esclusa un'azione diretta nei confronti dell'amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini per il complessivo importo spettante a questi ultimi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1123
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1117