Cass. civ. n. 5925 del 20 giugno 1994

Testo massima n. 1


La valutazione sull'opportunità di disporre il giuramento suppletorio, trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile di ufficio, è rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice di merito, il quale — con valutazione insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici — stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2736, n. 2 c.c., se cioè la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova, essendo, a tal fine, facultato ad avvalersi anche di elementi di valutazione desumibili dal comportamento stragiudiziale delle parti e di semplici presunzioni, indipendentemente dalla loro gravità, precisione e concordanza.

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