Cass. civ. n. 11430 del 30 aprile 2025
Testo massima n. 1
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE Sentenza di primo grado sottoscritta dall’estensore e da un presidente del collegio diverso da quello indicato in epigrafe - Nullità per vizio di costituzione del giudice sanabile ex art. 158 e 161, comma 1 c.p.c. – Mancato rilievo della nullità in appello - Conseguenze processuali.
La sentenza di primo grado sottoscritta dall'estensore e da un presidente di collegio diverso da quello indicato in epigrafe, fatta salva l'ipotesi dell'errore materiale, è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice, sanabile ai sensi degli artt. 158 e 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che, qualora la stessa sia stata sul punto tempestivamente appellata e il giudice di secondo grado non abbia rilevato il difetto, la decisione d'appello va cassata con rinvio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1