Cass. civ. n. 11440 del 29 aprile 2024

Testo massima n. 1


SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE Responsabile di dipendenza e soggetti equiparati - Obbligo di segnalazione delle operazioni finanziarie ritenute frutto di riciclaggio - Parametri.


In tema di disciplina antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione, a carico del responsabile di dipendenza, ufficio o altro punto operativo, di operazioni che potrebbero provenire da taluno dei reati di cui all'art. 648-bis c.p., stabilito ex art. 3, commi 1 e 2, d.l. n. 143 del 1991, non è subordinato all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad un'azione delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 8699 del 2007

Normativa correlata

Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 3
Legge 05/07/1991 num. 197 art. 1
Cod. Pen. art. 648 bis

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