Cass. civ. n. 4791 del 2 aprile 2001

Testo massima n. 1


Sia nell'ipotesi regolata dall'art. 2742 c.c. sia nella diversa fattispecie della stipulazione a favore del creditore assistito da privilegio, pegno o ipoteca, della clausola di cosiddetto «vincolo di polizza», il creditore munito di causa di prelazione che, nell'inerzia del proprietario della cosa assicurata, agisce per ottenere il pagamento dell'indennità dall'assicuratore, è tenuto a dimostrare non soltanto l'avvenuta realizzazione del rischio dedotto in assicurazione, ma anche l'entità del credito per consentire all'assicuratore la liquidazione.

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