Cass. civ. n. 11443 del 30 aprile 2025

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001- Previsione di una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio e di assenza del pregiudizio in caso di estinzione per rinuncia o inattività delle parti - Applicabilità all'ipotesi di mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.


In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio e di conseguente assenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001 in caso di estinzione per rinuncia o inattività delle parti ex artt. 306 e 307 c.p.c. si applica anche all'ipotesi di mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c., in quanto anch'essa conduce alla dichiarazione di estinzione del processo, con contestuale cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 c.p.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20423 del 2022

Normativa correlata

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 sexies com. 2 lett. C CORTE COST.
Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 306
Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.

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