Cass. civ. n. 11444 del 30 aprile 2025

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Domanda di ammissione al passivo in via chirografaria - Richiesta in sede di opposizione del riconoscimento di un privilegio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


Nel giudizio di verificazione dello stato passivo, l'indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, bensì integra la "causa petendi" della domanda di ammissione. Ne consegue che, ove l'indicazione del titolo del privilegio, inizialmente omessa, venga mutata o specificata per la prima volta in sede di opposizione, la relativa domanda è inammissibile per il suo carattere di novità. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha confermato il provvedimento di merito con il quale, in relazione alla domanda di partecipazione allo stato passivo della liquidazione del patrimonio, stante l'omessa richiesta del privilegio correlato allo svolgimento di attività professionale, è stata disposta l'ammissione del corrispondente credito al solo chirografo).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 1331 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2740
Cod. Civ. art. 2751 bis
Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 septies com. 1 lett. D
Legge Falliment. art. 93 com. 3 lett. 4

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