Cass. pen. n. 11456 del 5 marzo 2025
Testo massima n. 1
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Confisca di cose destinate a commettere il reato di associazione mafiosa - Terzo proprietario - Omesso esercizio delle prerogative e dei poteri connessi al diritto vantato - Buona fede - Esclusione - Fattispecie.
In tema di confisca di bene stabilmente asservito agli interessi dell'associazione mafiosa, disposta ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen., deve essere esclusa la buona fede del terzo proprietario qualora si accertino la piena conoscibilità del fatto illecito relativo all'appropriazione e all'uso del bene da parte del sodalizio, ed il volontario mancato esercizio da parte del terzo delle prerogative del diritto di proprietà. (Fattispecie relativa ad immobile destinato a base operativa e "fortezza" dell'associazione mafiosa).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.