Cass. pen. n. 11456 del 5 marzo 2025

Testo massima n. 1


MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI


Confisca di cose destinate a commettere il reato di associazione mafiosa - Terzo proprietario - Omesso esercizio delle prerogative e dei poteri connessi al diritto vantato - Buona fede - Esclusione - Fattispecie.


In tema di confisca di bene stabilmente asservito agli interessi dell'associazione mafiosa, disposta ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen., deve essere esclusa la buona fede del terzo proprietario qualora si accertino la piena conoscibilità del fatto illecito relativo all'appropriazione e all'uso del bene da parte del sodalizio, ed il volontario mancato esercizio da parte del terzo delle prerogative del diritto di proprietà. (Fattispecie relativa ad immobile destinato a base operativa e "fortezza" dell'associazione mafiosa).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. pen. n. 12473/2016

Ricerca altre sentenze