Cass. civ. n. 2957 del 9 novembre 1973

Testo massima n. 1


Il privilegio, come diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla causa del credito, (art. 2745 c.c.), non comporta alcuna deroga al principio generale dettato dall'art. 2740 c.c. Secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. In conseguenza il creditore, pur essendo assistito da particolari garanzie stabilite con il privilegio, non è affatto impedito dal soddisfare le sue ragioni procedendo a esecuzione su un qualunque altro bene dell'obbligato.

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