Cass. civ. n. 244 del 12 gennaio 1999
Testo massima n. 1
La attuabilità in concreto del privilegio speciale presuppone l'acquisizione al fallimento del bene in relazione al quale il privilegio stesso è sorto e sul quale questo deve esercitarsi. Consegue che il giudice, in sede di verifica dei crediti, deve negare l'ammissione (del credito) in via privilegiata — e ciò per la inutilità del relativo provvedimento — se già al momento della verifica stessa sia assolutamente certo che il bene, non acquisito alla massa, non potrà esserlo nemmeno in futuro.