Cass. civ. n. 244 del 12 gennaio 1999

Testo massima n. 1


La attuabilità in concreto del privilegio speciale presuppone l'acquisizione al fallimento del bene in relazione al quale il privilegio stesso è sorto e sul quale questo deve esercitarsi. Consegue che il giudice, in sede di verifica dei crediti, deve negare l'ammissione (del credito) in via privilegiata — e ciò per la inutilità del relativo provvedimento — se già al momento della verifica stessa sia assolutamente certo che il bene, non acquisito alla massa, non potrà esserlo nemmeno in futuro.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE