Cass. civ. n. 11474 del 01 maggio 2025

Testo massima n. 1


RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Nullità notifica atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Condizioni.


La nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell'atto presupposto, dovendo quest'ultimo in tal caso essere oggetto di tempestiva ed autonoma impugnazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24433 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3
Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 160
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST.

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