Cass. civ. n. 11478 del 29 aprile 2024
Testo massima n. 1
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE Diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene o diritto all’indennizzo assicurativo - Titolarità - Individuazione - Ambulatorietà - Applicabilità del principio anche alla vendita forza ex art. 2919 c.c. - Fondamento.
Il principio per cui il diritto al risarcimento dei danni, ovvero all'indennizzo assicurativo, in caso di mancata espressa e formale individuazione del soggetto assicurato al momento della stipula della polizza, spetta a colui che è proprietario del bene danneggiato al momento del sinistro si applica anche nei confronti di colui che è diventato proprietario del bene ai sensi e per gli effetti dell'art. 2919 c.c., dovendo la vendita forzata essere equiparata alla vendita volontaria.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1891
Cod. Civ. art. 2919