Cass. civ. n. 11478 del 29 aprile 2024

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE


Diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene o diritto all’indennizzo assicurativo - Titolarità - Individuazione - Ambulatorietà - Applicabilità del principio anche alla vendita forza ex art. 2919 c.c. - Fondamento.


Il principio per cui il diritto al risarcimento dei danni, ovvero all'indennizzo assicurativo, in caso di mancata espressa e formale individuazione del soggetto assicurato al momento della stipula della polizza, spetta a colui che è proprietario del bene danneggiato al momento del sinistro si applica anche nei confronti di colui che è diventato proprietario del bene ai sensi e per gli effetti dell'art. 2919 c.c., dovendo la vendita forzata essere equiparata alla vendita volontaria.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1918 com. 3
Cod. Civ. art. 1891
Cod. Civ. art. 2919

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Precedenti: Cass. civ. n. 26253/2007

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