Cass. civ. n. 11482 del 29 aprile 2024

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - SPESE - IN GENERE Obbligo di contribuzione - Riparazione e ricostruzione del muro comune per fatto addebitabile ad uno dei partecipanti alla comunione - Onere delle spese a carico di quest'ultimo.


Ai sensi dell'art. 882, comma 1, c.c., le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto esclusivo di uno dei partecipanti, nel qual caso l'obbligo di riparare il muro comune è posto per l'intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20733 del 2012

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 882 com. 1
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

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