Cass. civ. n. 11509 del 02 maggio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Società di comodo - Causa di esclusione della presunzione di non operatività di cui all'art. 30, comma 1, lett. c), n. 6-sexies, della l. n. 724 del 1994 - Congruità e coerenza con gli studi di settore - Spese di ristrutturazione di bene detenuto a titolo diverso dalla proprietà - Corretta contabilizzazione tra le immobilizzazioni materiali - Condizioni.


In materia di società di comodo, la clausola di esclusione della presunzione di non operatività di cui all'art. 30, comma 1, lett. c), n. 6-sexies, della l. n. 724 del 1994 si applica alle società congrue e coerenti ai fini degli studi di settore; a tal fine, le spese di ristrutturazione di un bene immobile detenuto dalla società a titolo diverso dalla proprietà vanno contabilizzate tra le immobilizzazioni materiali soltanto se al termine del periodo di locazione o di comodato possano essere rimosse dall'utilizzatore ed avere un impiego a prescindere dal bene a cui accedono, mentre se si tratta di opere non separabili (e, cioè, che non possano avere una loro autonoma funzionalità) devono essere iscritte tra le immobilizzazioni immateriali.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18912 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2248
Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30

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