Cass. civ. n. 11509 del 2 maggio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO


Società di comodo - Causa di esclusione della presunzione di non operatività di cui all'art. 30, comma 1, lett. c), n. 6-sexies, della l. n. 724 del 1994 - Congruità e coerenza con gli studi di settore - Spese di ristrutturazione di bene detenuto a titolo diverso dalla proprietà - Corretta contabilizzazione tra le immobilizzazioni materiali - Condizioni.


In materia di società di comodo, la clausola di esclusione della presunzione di non operatività di cui all'art. 30, comma 1, lett. c), n. 6-sexies, della l. n. 724 del 1994 si applica alle società congrue e coerenti ai fini degli studi di settore; a tal fine, le spese di ristrutturazione di un bene immobile detenuto dalla società a titolo diverso dalla proprietà vanno contabilizzate tra le immobilizzazioni materiali soltanto se al termine del periodo di locazione o di comodato possano essere rimosse dall'utilizzatore ed avere un impiego a prescindere dal bene a cui accedono, mentre se si tratta di opere non separabili (e, cioè, che non possano avere una loro autonoma funzionalità) devono essere iscritte tra le immobilizzazioni immateriali.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2248
Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30

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Precedenti: Cass. civ. n. 18912/2018

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