14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5246 del 6 maggio 1993
Testo massima n. 1
Il privilegio sui mobili del debitore, accordato ai crediti dello Stato per imposta sul reddito delle persone fisiche dall’art. 2752, primo comma, c.c. [ sostituito dall’art. 3 della L. 29 luglio 1975, n. 426 ] — non suscettibile di applicazione analogica, data l’eccezionalità delle norme istitutive delle cause di prelazione — mentre si estende agli interessi, ai sensi dell’art. 2749 c.c., e all’indennità di mora, che assolve alla medesima funzione risarcitoria degli interessi, non si estende, invece, in mancanza di espressa previsione normativa [ contenuta, per contro nel comma terzo del citato art. 2752 c.c. relativamente all’Iva e nella normativa in materia di Invim, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 ] alle soprattasse per omesso pagamento dell’Irpef, che hanno natura non risarcitoria, ma afflittiva, essendo esplicitamente annoverate fra le sanzioni a carico del contribuente.
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