14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5029 del 7 maggio 1991
Testo massima n. 1
Il criterio fondamentale fissato dal legislatore per la disciplina del privilegio per i crediti di imposta deve essere ricercato nel principio fissato dal primo comma dell’art. 2752 c.c. che limita il privilegio in relazione all’iscrizione del tributo nel ruolo principale dell’anno in cui l’esattore procede o interviene nell’esecuzione e nel ruolo dell’anno precedente. Pertanto, la disposizione del secondo comma dello stesso articolo deve essere intesa come una specificazione limitativa del primo comma relativa ai soli ruoli suppletivi, nel senso che, per le imposte in essi riportate, il privilegio è attribuito limitatamente ai ruoli dell’anno in cui l’esattore procede o interviene nell’esecuzione ed ai ruoli dell’anno precedente, limitatamente però all’importo dell’Ultimo biennio, e cioè, degli ultimi due periodi di imposta riportati nei ruoli, quali che siano gli anni di produzione del reddito. Tale regime codicistico, peraltro, non è stato modificato dalla disposizione di cui all’art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che estendendo il privilegio a tutto il periodo di durata della rateizzazione del debito d’imposta, riguarda pur sempre le sole imposte che erano già assistite da privilegio, in conformità di detto regime, al momento della concessione della rateazione.
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