Cass. civ. n. 4675 del 13 maggio 1994

Testo massima n. 1


Per i crediti assistiti da privilegio ammessi al passivo del fallimento, derivanti dal mancato pagamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, decorrono per il tempo successivo al fallimento interessi chirografari in misura legale, fino al momento dell'avvenuta liquidazione del patrimonio mobiliare del fallito (da intendersi assimilati ad interessi corrispettivi e compensativi) e non interessi moratori.

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