Cass. civ. n. 1435 del 5 febbraio 1993

Testo massima n. 1


L'espressione «datore di lavoro», contenuta negli artt. 2753 e 2754 c.c., comprende tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali obbligatori, senza alcuna distinzione in base alla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, con la conseguenza che l'ivi previsto privilegio generale sui mobili opera anche con riguardo a crediti contributivi afferenti alla posizione assicurativa di lavoratori autonomi e, pertanto, si estende a presidio di quelli propri dell'Enasarco.

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