Cass. civ. n. 11521 del 2 maggio 2025
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - "AD PROBATIONEM" - "AD SUBSTANTIAM"
Contratto con la pubblica amministrazione - Prova del pagamento - Forma scritta ad substantiam - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Nei contratti con la pubblica amministrazione, la forma scritta non è richiesta a pena di nullità ai fini della prova del pagamento, poiché essa attiene al momento formativo dell'accordo e non alla fase esecutiva, in cui il requisito formale risponde esclusivamente ad una finalità di documentazione, sicché la sua mancanza non impedisce l'estinzione dell'obbligazione.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1350
Cod. Civ. art. 2735
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17