Cass. civ. n. 11521 del 02 maggio 2025

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - "AD PROBATIONEM" - "AD SUBSTANTIAM" Contratto con la pubblica amministrazione - Prova del pagamento - Forma scritta ad substantiam - Necessità - Esclusione - Fondamento.


Nei contratti con la pubblica amministrazione, la forma scritta non è richiesta a pena di nullità ai fini della prova del pagamento, poiché essa attiene al momento formativo dell'accordo e non alla fase esecutiva, in cui il requisito formale risponde esclusivamente ad una finalità di documentazione, sicché la sua mancanza non impedisce l'estinzione dell'obbligazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4431 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1350
Cod. Civ. art. 2735
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17

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