Cass. civ. n. 11523 del 30 aprile 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE Domanda di rimborso delle spese e di pagamento degli onorari proposta dal professionista davanti al giudice - Obbligo del cliente di corrispondere al professionista l'ammontare determinato da detto giudice - Sussistenza - Spese liquidate nella causa in relazione alla quale il professionista ha svolto la sua opera - Ininfluenza.


Il cliente è obbligato, ai sensi dell'art. 61 r.d.l. n. 1578 del 1933, a corrispondere all'avvocato ed al procuratore da lui nominati gli onorari ed i diritti nella misura stabilita nei suoi specifici confronti dal giudice innanzi al quale il professionista abbia proposto domanda di rimborso delle spese e di pagamento degli onorari professionali, il cui ammontare va determinato da detto giudice, indipendentemente dalle statuizioni contenute nel provvedimento che ha definito la causa cui le spese richieste si riferiscono, avendo riguardo all'importanza dell'opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista ed al valore economico e sociale dell'attività in relazione al risultato prefisso.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 5953 del 2011

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 61 CORTE COST.
Legge 22/01/1934 num. 36 art. 1 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE