Cass. civ. n. 11532 del 30 aprile 2024
Testo massima n. 1
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - DIRITTI DEI CONTRAENTI - IN GENERE Associazione in partecipazione - Obbligo di rendiconto dell'associante - Contenuto - Criteri di redazione - Forme del bilancio civilistico - Principio di cassa - Mancato pagamento di crediti - Rilevanza - Conseguenze.
In tema di associazione in partecipazione, il rendiconto che l'associante è tenuto a predisporre deve contenere l'affermazione dei fatti storici relativi all'attività svolta che abbiano prodotto entrate ed uscite di denaro, determinandone il relativo saldo, e deve essere redatto nelle forme del bilancio civilistico con applicazione del principio di cassa, sicché gli eventi successivi al sorgere di un credito, e in particolare il suo mancato incasso, devono trovare ivi rappresentazione, in quanto incidono sul risultato finale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2552
Cod. Civ. art. 2423
Cod. Civ. art. 2426