Cass. civ. n. 11532 del 30 aprile 2024

Testo massima n. 1


ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - DIRITTI DEI CONTRAENTI - IN GENERE Associazione in partecipazione - Obbligo di rendiconto dell'associante - Contenuto - Criteri di redazione - Forme del bilancio civilistico - Principio di cassa - Mancato pagamento di crediti - Rilevanza - Conseguenze.


In tema di associazione in partecipazione, il rendiconto che l'associante è tenuto a predisporre deve contenere l'affermazione dei fatti storici relativi all'attività svolta che abbiano prodotto entrate ed uscite di denaro, determinandone il relativo saldo, e deve essere redatto nelle forme del bilancio civilistico con applicazione del principio di cassa, sicché gli eventi successivi al sorgere di un credito, e in particolare il suo mancato incasso, devono trovare ivi rappresentazione, in quanto incidono sul risultato finale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25904 del 2009

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2549
Cod. Civ. art. 2552
Cod. Civ. art. 2423
Cod. Civ. art. 2426

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