Cass. civ. n. 1837 del 9 febbraio 2001

Testo massima n. 1


Il privilegio di cui all'art. 2770 c.c. spetta soltanto in relazione alle spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse di tutti i creditori, non anche per quelle sostenute dal creditore per il riconoscimento, in sede di giudizio di merito, della fondatezza del proprio diritto.

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