Cass. civ. n. 11533 del 3 maggio 2023

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE


Azione di equa riparazione per durata irragionevole - Giudizi relativi alla medesima vicenda tenutisi dinnanzi al giudice ordinario e amministrativo - Legittimazione passiva - Mancata evocazione in giudizio di entrambi i Ministeri legittimati - Eccezione - Conseguenze.


In tema di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, la legittimazione passiva rispetto alla domanda diretta a far valere un pregiudizio derivante dalla irragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, dinanzi a giudici ordinari e a giudici amministrativi, compete congiuntamente al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sicché, laddove l'unico Ministero convenuto eccepisca la mancata evocazione in giudizio dell'altro, il giudice è tenuto a fissare un termine per l'instaurazione del contraddittorio anche nei confronti di quest'ultimo.

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Riferimenti normativi

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4
Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 8417/2014

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