Cass. civ. n. 11535 del 02 maggio 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Querela di falso - Presentazione - Giudizio - Pregiudizialità rispetto al giudizio davanti alle commissioni tributarie - Sospensione - Necessità - Fondamento.
In tema di contenzioso tributario, il disposto dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis (oggi sostituito dall'art. 88, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2024), impone di sospendere il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie fino al passaggio in giudicato o della decisione in ordine a una querela di falso o quando deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure "incidenter tantum".
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 221
Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 355
Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 CORTE COST.
Decreto Legisl. 14/11/2024 num. 175 art. 88 com. 1