Cass. civ. n. 11557 del 30 aprile 2024

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - PROVA Onere della prova della linea di confine - A carico di entrambe le parti - Scelta degli elementi più attendibili rimessa al giudice - Ricorso soltanto residuale alle mappe catastali - Configurabilità.


Nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 10062 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 950
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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