Cass. civ. n. 11565 del 02 maggio 2025
Testo massima n. 1
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE Obbligazione a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada - Natura sostitutiva e non solidale - Uniformità della decisione per tutte le parti - Necessità - Violazione - Conseguenze.
In caso di esercizio dell'azione diretta nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, obbligato ex lege a una prestazione avente natura risarcitoria sostitutiva e non solidale, la decisione assunta in ordine alla responsabilità e al danno deve essere uniforme per tutte le parti che partecipano al processo, diversamente risultando inutiliter data; ne consegue che, in un tale giudizio, l'impugnazione di un capo della sentenza che attenga ai presupposti della domanda impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti e gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti si estendono anche a quelle non impugnanti o contumaci, che condividono la stessa posizione processuale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2055
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST.